La funzione compliance e il Modello 231
La disciplina normativa in materia prevede che la funzione compliance effettui “i controlli sulla conformità alle disposizioni di legge, ai provvedimenti delle Autorità di Vigilanza e alle norme di autoregolamentazione nonché a qualsiasi norma applicabile alla SGR”. Devono essere valutati i rischi di non conformità alle norme, per evitare di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazione di norme imperative (leggi, regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (statuti, procedure interne, codice di autodisciplina).
Il rapporto tra la funzione compliance e la responsabilità amministrativa degli enti delineata dal d.lgs. 231/2001 è di grande attualità. In primis si evidenzia che, per quanto concerne l'individuazione di una responsabilità amministrativa (ma di fatto penale) relativa al compimento di un reato commesso sia a vantaggio che nell'interesse dell'ente stesso, appare fondamentale che la funzione compliance vada ad aggiornare periodicamente il catalogo dei reati conformandolo a quello che aggiornato dal legislatore. La funzione compliance viene nominata e revocata da parte del consiglio di amministrazione e tra le finalità previste, oltre a quella di controllo della mera conformità normativa, vi è anche quella di consulenza alle altre funzioni operative della società stessa. Tali elementi differiscono con quelli previsti per l'Organismo di Vigilanza del d.lgs. 231/2001, in quanto tale Organismo non effettua attività di consulenza ed ha come finalità il controllo dell'adeguatezza e del rispetto del Modello ex d.lgs. 231/2001. Pertanto la funzione compliance, con riferimento al Modello adottato 231, ha tra i suoi compiti sia quello di valutare la corretta conformità normativa sia quello di salvaguardare la società dal rischio di non conformità con riferimento ai danni reputazionali.
di Fabio Bianchi
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