La nuova legge sammarinese sulla responsabilità delle persone giuridiche: un confronto con la legislazione italiana
Dal gennaio 2010, la Repubblica di San Marino si è dotata di una regolamentazione affine a quella italiana prevista dal d.lgs.231/01, grazie all'emanazione della lg. 6/2010 intitolata “Responsabilità da misfatto della persona giuridica”. Il legislatore italiano individua l'”interesse e il vantaggio” quali nessi che legano la condotta delittuosa della persona all'operato dell'ente, mentre la legge 6/2010 richiede che la condotta criminosa sia posta in essere “per conto o a vantaggio” della persona giuridica. Inoltre, in entrambe le leggi, la responsabilità è esclusa qualora sia stato adottato un idoneo Modello Organizzativo. Sia la legge 6/2010 che il d.lgs. 231/01 prevedono, infatti, la costruzione di un Modello Gestionale, in entrambi i casi di adozione facoltativa (seppur nella legge sammarinese sia sottoposto a registrazione).
Per quanto riguarda l'Organismo di Vigilanza, la Repubblica di San Marino opera una distinzione in base alle dimensioni dell'ente cui accede, cosa che invece difetta nel d.lgs. 231/01.
Differenza importante è che la legge sammarinese parla di “misfatto”, il quale, a differenza del delitto è punibile solo per dolo e non per colpa. Deve quindi ritenersi che - a differenza della legislazione italiana - l'omicidio colposo e le lesioni personali gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro non costituiscano reato presupposto ai sensi della legge 6/2010. Tale legge non prevede inoltre i misfatti di “associazione a delinquere”e di “abuso d'informazioni privilegiate”inseriti invece nel catalogo del d.lgs.231/01, mentre prevede - a differenza della legislazione italiana - l'esercizio abusivo di attività finanziaria.
Secondo la legge sammarinese gli enti che hanno nel territorio italiano la sede principale rispondono anche in relazione a reati commessi in San Marino, ma se San Marino procede nei confronti della persona giuridica, questa non risponde in Italia. Per contro, la giurisprudenza italiana ha ritenuto che nell'ipotesi inversa la persona giuridica di diritto straniero che opera in Italia sia assoggettabile al d.lgs.231/01. Per quanto riguarda la nuova legge di San Marino, le società che hanno qui la propria residenza saranno soggette alla disciplina della legge 6/2010, con la conseguenza che vi sarà responsabilità della società sammarinese soltanto per quei misfatti che hanno corrispondenza con i reati presupposto previsti dalla legislazione italiana.
Nella legge sammarinese la persona giuridica è responsabile altresì per gli illeciti amministrativi conseguenti a misfatti non solo consumati, ma “tentati” o “mancati” (art.1, comma 1, legge 6/2010). Sul punto il d.lgs. 231/2001 (art. 26) prescrive la riduzione (da un terzo alla metà) della sanzione pecuniaria ed interdittiva, in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti di cui al capo I del Decreto stesso.
Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, l'art. 7, legge 6/2010 distingue due ulteriori tipologie di sanzioni: l'interdizione e la revoca delle autorizzazioni, licenze e concessioni relative all'attività e dei diritti da esse derivanti.
di Filippo Sgubbi, Désirée Fondaroli e Annamaria Astrologo
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