La revoca delle misure cautelari interdittive in danno degli enti (commento a Cass. n. 40749/09)
La Sesta sezione della Corte di Cassazione, con le sentenze 40749/09 e 244850/09 ha stabilito che il provvedimento di revoca delle misure cautelari interdittive, adottato a seguito dell'attuazione di condotte riparatorie, è illegittimo nel caso in cui non vi sia stato l' integrale risarcimento del danno e l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, nonché nel caso in cui le condotte non abbiano avuto ad oggetto il superamento delle carenze organizzative, mediante l'adozione e l'attuazione di Modelli Organizzativi idonei a prevenire la commissione di altri reati della stessa specie. Essenziale per la legittimità della revoca è inoltre la messa a disposizione, ai fini di confisca, del profitto tratto dal reato presupposto.
Nel caso di specie, il G.I.P. aveva disposto, nei confronti di due società a responsabilità limitata, la misura cautelare interdittiva dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi per la durata di un anno (con la revoca dei benefici già ottenuti), ritenendo la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis). L'art. 50 comma 1, d.lgs.231/01 prevede che le misure cautelari emesse in danno degli enti debbano essere revocate, anche d'ufficio, qualora risultino mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'art. 45 o, alternativamente, qualora ricorrano le ipotesi previste dall'art. 17 d.lgs.21/2001. Le esigenze cautelari possono, pertanto, venir meno anche in presenza di fatti non tipizzati (art. 50, comma 1, prima parte), la cui efficienza causale andrà valutata dal giudice caso per caso. La giurisprudenza ha inoltre chiarito che il giudice non può, all'atto della revoca della misura cautelare interdittiva, imporre coattivamente all'ente l'adozione di Modelli Organizzativi, i quali devono essere, a contrario, adottati spontaneamente, come conferma l'art. 17 cit.
di Sergio Beltrani
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