Sicurezza del lavoro nei cantieri e responsabilità dell’ente
La legge 3 agosto 2007 n. 123, introduttiva del regime di responsabilità degli enti in relazione alla commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose per violazione delle norme di prevenzione (art. 25 septies d.lgs.231/01), ha creato non pochi problemi in relazione alla sua attuazione ed applicazione. La dottrina più autorevole ha interpretato il criterio dell'interesse o vantaggio nei reati colposi come riferito non già agli eventi illeciti (ovviamente non voluti ed obiettivamente pregiudizievoli per l'ente) bensì alla condotta dell'autore del reato, condotta che, come è noto, si sostanzia nell'omessa o inadeguata predisposizione di cautele antinfortunistiche e dunque nella violazione delle diverse disposizioni normative che tali cautele impongono.
Quanto alle figure contemplate dalle norme antinfortunistiche, la tematica relativa alle diverse figure si complica nel settore della sicurezza nei cantieri, nel quale la disciplina normativa (dapprima il d.lgs. 494/1996, ora il titolo IV del d.lgs.81/2008) contempla ulteriori figure soggettive e un intricato sistema di obblighi e responsabilità che coinvolge non solo la sfera dell'impresa esecutrice, ma anche il committente.
Sia nel caso in cui l'interesse dell'ente rappresenti l'obiettivo immediato della condotta, sia nel caso in cui l'interesse sia genericamente sotteso all'intera attività, è palese la configurazione di un vantaggio dell'ente, come risparmio di spese ed oneri oggettivamente conseguito alla condotta (poiché anche le omissioni poste in essere da chi lavora per l'impresa appaltatrice determinano un vantaggio dell'ente se ne deriva un risparmio di spese).
Per l'attribuzione delle responsabilità ex d.lgs.231 è necessario procedere ad un esame dettagliato della singola realtà societaria. In generale, la figura apicale sembra possa essere stabilmente riconosciuta solo in relazione alla figura del datore di lavoro (secondo l'accezione dell'art. 2 d.lgs. 231/08), spettando a questi il potere decisionale e di spesa. Assai delicata è invece l'individuazione della posizione del dirigente: l'art. 2 cit. si riferisce all'attuazione delle direttive del datore, senza nulla aggiungere. Ecco che pertanto questa figura assumerà rilevanza in relazione al singolo contesto di lavoro. Devono poi inoltre considerarsi le figure del direttore dei lavori, cui spettano mansioni coordinative e di controllo (e che riveste pertanto un ruolo cardine) nonché le altre figure del preposto, del lavoratore, del RSPP e degli addetti al servizio e del medico competente, soggetti sottoposti funzionalmente al datore di lavoro.
di Giuseppe De Falco
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