La responsabilità dell’Internet Provider: spunti e riflessioni sui profili di rischio penale amministrativo ai sensi del d.lgs. 231/01
L'eco provocata dal “Caso Google” ha stimolato il dibattito sulle responsabilità da reato del fornitore di servizi internet. Una definizione di internet service provider è contenuta nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica del 2001 e nel d.lgs. 9 aprile 2003 n. 70 “Attuazione della direttiva 2003/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico” che, come recita la relazione accompagnatoria al Decreto, definisce provider il soggetto che “esercita un'attività imprenditoriale di prestatore di servizi della società dell'informazione offrendo servizi di connessione, trasmissione ed immagazzinamento dei dati, ovvero ospitando un sito sulle proprie apparecchiature”. Il provider, in sintesi, sarà responsabile dell'illecito posto in essere da un soggetto terzo qualora abbia piena consapevolezza del carattere antigiuridico dell'attività svolta da quest'ultimo. Le Linee Guida di Confindustria, per quanto attiene la responsabilità ex d.lgs. 231/01, hanno suggerito che, oltre al Codice Etico, tra gli strumenti di prevenzione utili ad evitare la commissione di reati, rientra anche l'opportunità/obbligo di dotarsi di strumenti informatici che impediscano l'accesso e o la ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile, ai quali affiancare il monitoraggio da parte di personale del provider sul corretto funzionamento dei filtri automatici.
di Silva Annovazzi
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