La responsabilità degli organi aziendali in tema di riciclaggio. Le nuove istruzioni della Banca d’Italia
Il d.lgs. 231/2007, all'art. 63, ha previsto l'inserimento dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita all'interno del d.lgs.231/01. Per evitare la responsabilità amministrativa, gli enti sono dunque chiamati a prevedere anche la commissione di questi reati. Ovviamente molto dipenderà dall'attività svolta, dal tipo di rapporti con la clientela e dall'organizzazione interna, che impongono un'accurata analisi “caso per caso” dei rischi aziendali in cui si può incorrere (sicuramente gli intermediari finanziari sono fra quelli esposti maggiormente al rischio riciclaggio).
I giudici di legittimità con una recente sentenza hanno ammesso la compatibilità del dolo eventuale. Si deve dimostrare che l'agente, pur rappresentandosi l'eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuto la certezza.
Le nuove istruzioni della Banca d'Italia (in corso di emanazione) propongono le linee guida per la definizione dei compiti aziendali coinvolti. Ai fini della mitigazione del rischio di coinvolgimento degli intermediari in fatti di riciclaggio assume, nel corpo del provvedimento, rilievo prioritario il corretto adempimento degli obblighi che ricadono sugli organi societari.
Borsa Italiana ha recentemente definito in un proprio provvedimento la funzione antiriciclaggio e la figura del responsabile antiriciclaggio. Tale funzione dovrà necessariamente essere indipendente e dotata di risorse adeguate ai compiti da svolgere; i soggetti appartenenti alla funzione potranno accedere a tutte le attività dell'operatore finanziario nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti. Particolare attenzione merita la previsione del provvedimento in cui si dispone che la funzione antiriciclaggio dovrà verificare l'idoneità dei Modelli Organizzativi adottati e proporre le modifiche organizzative e procedurali opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi. Lo svolgimento della funzione può anche essere “esternalizzato”, ma la responsabilità per la corretta gestione dei rischi rimane comunque in capo all'intermediario.
L'operatore finanziario sarà comunque tenuto a nominare un responsabile della funzione che sia indipendente, autorevole e professionale. Il responsabile antiriciclaggio, quindi, rientrerà a tutti gli effetti nel novero dei responsabili di funzioni aziendali di controllo. Potrà essere nominato responsabile antiriciclaggio il responsabile della compliance ovvero il risk manager.
di Ranieri Razzante
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