Responsabilità patrimoniale delle società di capitali per illeciti commessi dagli amministratori. Responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 e responsabilità tributaria ex d.l. 269/2003: due sistemi a confronto
Il d.lgs. 231/2001 e l'art. 7 del d.lgs. 269/2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (sulle sanzioni per illeciti tributari delle persone giuridiche) hanno creato un paradigma sanzionatorio diretto a prevedere la responsabilità diretta dell'ente collegata alla commissione di determinati reati, nel caso del d.lgs.231/01, ovvero di violazioni tributarie non penali per la fattispecie di cui all'art. 7 d.l. 269/2003.
Nel d.lgs. 231/2001 il reato figura come fatto dell'ente riconducibile ad un deficit organizzativo. Le sanzioni pecuniarie tributarie, invece, non sono collegate ad illeciti penali, ma assumono un rilievo meramente economico ovvero assolvono una funzione “risarcitoria”, diretta ad assicurare la reintegrazione patrimoniale del danno subito dal Fisco conseguente all'omesso pagamento dei tributi.
Con riferimento all'ambito di applicazione soggettivo, il d.l. 269/2003 si applica esclusivamente agli enti forniti di personalità giuridica, mentre il d.lgs. 231/01 risulta più ampio e riguarda sia gli enti forniti di personalità giuridica, sia gli enti che ne sono privi.
Per l'esclusione della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 l'ente è chiamato a dotarsi di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, mentre l'art. 7 d.lgs. cit., non prevede alcun Modello Organizzativo. Trovano infatti applicazione le regole generali di matrice tributaria, essendo la legge fiscale diretta esclusivamente ad assicurare al Fisco il recupero delle imposte ed assicurare il risarcimento del danno economico subito.
di Daniela Meliota
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