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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI

L’estensione del legame funzionale tra autore del reato ed ente nei gruppi di impresa

Il fenomeno dei gruppi d'impresa ha assunto negli ultimi anni notevole rilevanza. Ciò nonostante il legislatore non fornisce una definizione normativa di “gruppo societario”, delegando di fatto ai giudici il compito di stabilire di volta in volta come porsi nei confronti dei gruppi di imprese e quali norme applicare. Tale situazione sussiste anche in tema di responsabilità ex d.lgs.231/01.

Tuttavia non sempre laddove si ha un gruppo si hanno anche degli accordi formali: molto diffuso è infatti il fenomeno dei c.d. “gruppi di fatto”, nonché della joint venture. È pertanto utile elaborare una nozione di gruppo che riguardi un nucleo di società, anche formalmente distinte che operano secondo una logica comune.

L'art. 5 d.lgs. 231/2001 al comma 1, lett. a), utilizzando una formula elastica, si riferisce scientemente alle effettive funzioni esercitate piuttosto che alle qualifiche formalmente attribuite. Con riferimento, invece, alla più complessa ipotesi prevista dall'ultima parte dell'art. 5, comma 1, lett. a), del decreto - che statuisce la responsabilità dell'ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente -, le funzioni di gestione e di controllo devono concorrere cumulativamente. Dunque, la condotta di chi ha soltanto poteri di controllo, e non anche di gestione, non può costituire il presupposto per la responsabilità da reato dell'ente.

Le realtà aziendali complesse si caratterizzano tuttavia frequentemente per il fatto che, attraverso la cd. delega di funzioni, si opera una vera e propria ripartizione, rectius trasmigrazione dei poteri (e dei relativi obblighi) dal destinatario originario ad altri soggetti comunque appartenenti all'ente.

La questione dell'estensione del legame funzionale tra autore del reato ed ente nei gruppi d'impresa non è di facile soluzione. La vicenda si offre a diverse interpretazioni a seconda che si ravvisi in capo alla holding il compito di determinare la politica di gruppo, rimanendo in capo agli amministratori delle controllate la sola scelta delle modalità attuative o che si ritenga, di converso, impossibile individuare in capo agli amministratori della holding una effettiva rappresentazione delle concrete modalità di attuazione della politica aziendale da parte degli amministratori delle controllate.

di Claudio Coratella

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