Federal Sentencing Guidelines americane e giurisprudenza italiana: i recenti orientamenti a confronto
La previsione della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. 231/01 trova il suo riferimento originario negli Stati Uniti. La United States Sentencing Commission promulgò nel 1991 le “organizational guidelines”, ove il concetto di “colpevolezza” delle persone giuridiche veniva inteso come requisito su cui fondare la responsabilità delle corporation e, al contempo, come criterio per la commisurazione delle pene, in forza delle precauzioni adottate dalle “organization” per evitare la commissione di illeciti o per porvi tempestivo rimedio. Nella relazione governativa al d.lgs. 231/2001, i Compliance Program statuitensi sono espressamente richiamati a modello, seppur con alcuni scostamenti, legati sia alla differenza tra i sistemi giuridici, sia al differente grado di dettaglio normativo.
La parte a) del paragrafo 8B2.1 evidenzia la volontà che il Compliance Program sia emanato in un contesto aziendale a crescente sensibilità etica, in un'organizzazione che promuova la cultura d'impresa e incoraggi l'adozione di comportamenti ethic oriented, mediante l'armonica definizione di regole di autodisciplina da affiancarsi alle norme imposte dall'ordinamento giuridico. Inoltre, non viene “suggerita” una generica attribuzione di responsabilità rispetto al Programma, ma appare necessaria una delega espressa e, pertanto, la puntuale individuazione del soggetto deputato alla promozione dei fini aziendali di compliance e di etica, da scegliersi tra il personale di “alto livello”. Importante è poi una seconda tipologia di delega, verso soggetti che monitorino il Programma a cadenza quotidiana e che fungano altresì da raccordo verso l'organo dirigente.
Il 21 gennaio 2010 la Sentencing Commission ha pubblicato le proposte di emendamento alle Guidelines, da sottoporre al vaglio e all'approvazione del Congresso.
Dal confronto tra le Federal Sentencing Guidelines con gli orientamenti giurisprudenziali italiani, si può affermare che i punti di contatto sono sempre più numerosi, anche se talvolta emergono punti discordanti, quali la limitata pervasività delle misure pecuniarie locali, a fronte della maggior incisività di quelle statunitensi, nonché nelle differenti funzioni talvolta attribuite agli Organi di Controllo.
di Iole Anna Savini e Marco Calleri
[visualizza l'articolo completo]