Modelli organizzativi e responsabilità degli enti: l’incerta figura dell’Organismo di Vigilanza
Il Tribunale di Milano ha esonerato per la prima volta nel novembre 2009 un'impresa dalla responsabilità per i reati commessi dai vertici aziendali nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Il Tribunale ha ritenuto sia da apprezzare il comportamento dell'impresa che, subito dopo l'approvazione della legge, abbia adottato tempestivamente Modelli Organizzativi. Nel caso di specie, inoltre, i giudici hanno escluso la responsabilità dell'O.d.V. essendo stata raggiunta la prova che il reato sia stato commesso con la “fraudolenta elusione” del Modello Organizzativo. Tale atteggiamento del giudice di merito trova riprova in tutta la giurisprudenza“ ex 231”, che si limita ad occuparsi dell'O.d.V con affermazioni di principio, senza indagare quale sia davvero il peso del suo operato. La giurisprudenza ha inoltre auspicato che i membri di tale organismo non appartengano agli organi sociali ritenendo che, al fine di garantire efficienza e funzionalità all'organismo di controllo, essi non debbano avere compiti operativi, poiché potrebbero pregiudicare la serenità di giudizio al momento delle verifiche. Per ottemperare al meglio a quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 è dunque preferibile che gli enti istituiscano un O.d.V ex novo, dedicato in via esclusiva alla funzionalità dei Modelli Organizzativi. Per quanto riguarda i compiti assegnati all'O.d.V, è possibile affermare che, in linea di principio, spetta all'O.d.V quantomeno: i) verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello Organizzativo adottato; ii) verificare il rispetto delle procedure e accertare gli eventuali scostamenti da esse; iii) effettuare periodici esami sul Modello per verificarne la tenuta ed aggiornarlo; iv) segnalare agli organi dirigenti gli opportuni provvedimenti in caso di violazioni accertate dal Modello; v) informare periodicamente gli organi dirigenti e di controllo sul tema 231; vi) verificare il mantenimento, nel tempo, dei requisiti di funzionalità del Modello; vii) assicurare il collegamento funzionale con gli altri Organismi di Vigilanza del Gruppo; viii) interpretare il Modello. Nell'ambito dei controlli societari, l'unico vero controllore rimane però sempre il collegio sindacale: l'esperienza di questi primi anni di vigenza della riforma dimostra che è oggi più rilevante che mai e che il suo ruolo di “controllore” è sempre più incisivo.
di Maddalena Rabitti
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