La responsabilità dell’ente nel caso di scissione. Problematiche applicative
Il legislatore delegato, con il d.lgs.231/01, ha espressamente disciplinato le “vicende modificative dell'ente”, quali trasformazione, fusione e scissione, sia con riguardo ai profili di responsabilità dell'ente originario sia di quello, o quelli, risultanti o beneficiari, nonché i connessi meccanismi sanzionatori.
Il regime approntato dal decreto all'art. 28 d.lgs. cit, per il caso di trasformazione dell'ente, individua come immutata la responsabilità della persona giuridica per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. In caso di fusione, anche per incorporazione, a mente dell'art. 29, l'ente risultante dall'operazione societaria risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.
Per quanto riguarda la scissione, le previsioni di cui all'art. 30 differenziano responsabilità e misure sanzionatorie a seconda del tipo di scissione che ha interessato la persona giuridica, individuando altresì correttivi in tema di sanzioni interdittive, per le quali è delineata una connessione oggettiva con il ramo di attività in cui è stato commesso l'illecito.
La “proiezione” processuale delle regole fissate, a livello sostanziale, dagli artt. 28-30 del Decreto è cristallizzata nell'art. 42, in virtù del quale, nell'eventualità in cui l'ente sia interessato da una vicenda modificativa, “il procedimento prosegue” nei confronti dell'ente discendente da tale operazione. La ratio della norma sembra risiedere nell'intento di evitare che l'ente sottoposto a procedimento penale possa utilizzare, nel processo che lo vede coinvolto, strumenti dilatori (quali, appunto, operazioni modificative della sua soggettività formale). Non essendo normativamente dettate cadenze o termini entro i quali il nuovo soggetto debba, o possa, costituirsi, può placidamente ipotizzarsi che lo stesso possa intervenire nella fase delle indagini preliminari ovvero a processo iniziato.
La fase conclusiva del procedimento, qualora sia intervenuta la scissione, prevede, se al giudice sia nota la vicenda modificativa, l'emissione della pronuncia finale nei confronti dell'ente beneficiario della scissione (art. 70, comma 1) o, qualora il giudice non conosca la vicenda, l'emissione della sentenza a carico dell'ente originario ma con effetto nei confronti del beneficiario (art. 70, comma 2), senza prevedere che tali enti beneficiari siano, in effetti, quelli cui sia stata assegnato il ramo colpevole. A fronte della situazione delineata, che vede un regime fortemente lacunoso e non propriamente “attento”, è pertanto auspicabile un'applicazione costituzionalmente orientata delle norme dettate dal Decreto, che tenga conto dei principi e delle garanzie costituzionalmente previsti.
di Raffaella Quintana
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