Modelli Organizzativi e Gestionali e criteri di imputazione della responsabilità dell’ente (commento a Cass. Pen., Sez. VI, n. 36083/09)
La sesta sezione della Corte di Cassazione con la sentenza 9 luglio - 17 settembre 2009, n. 36083, ha stabilito che la persona giuridica che abbia omesso di adottare ed attuare il Modello Organizzativo e Gestionale non risponde del reato presupposto commesso da un suo esponente in posizione apicale nell'ipotesi in cui quest'ultimo abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. La stessa decisione ha anche precisato che l'attenuante del risarcimento del danno (art. 12, comma 2, lett. a), d.lgs. 231/2001) non è configurabile in favore dell'ente, nei casi in cui il risarcimento sia stato materialmente eseguito dalla persona fisica imputata del reato presupposto.
Ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 231/01, in presenza della commissione, da parte di uno dei soggetti indicati dall'art. 5, l'ente non può essere chiamato a risponderne se prova che “l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della Commissione del fatto, Modelli di Organizzazione e di Gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.”Nell'impianto normativo delineato dal d.lgs.231, l'adozione di siffatti Modelli Organizzativi e Gestionali esplica un'efficacia differente, a seconda che avvenga ante factum (nel qual caso rende non configurabile la responsabilità dell'ente) o post factum.
Il criterio d'imputazione della responsabilità amministrativa viene, pertanto, ricollegato ad una colpa specifica omissiva, per mancata adozione delle misure previste dalla legge; peraltro, l'affermazione di responsabilità dell'ente dovrebbe richiedere la dimostrazione anche della sussistenza del nesso di causalità tra l'inerzia contestata e l'altrui commissione del reato presupposto non impedito, onde non ricadere in forme di responsabilità per fatto meramente altrui.
di Sergio Beltrani
[visualizza l'articolo completo]