Una precisazione in senso restrittivo della Cassazione in merito al Catalogo dei reati presupposto: esclusione del concorso tra il delitto di frode fiscale e la truffa ai danni dello Stato. Per la prima ipotesi non è ipotizzabile l’applicazione del regime previsto dal d.lgs. 231/2001
L'indagine oggetto del procedimento che ha dato luogo alla pronuncia di legittimità in commento, prevedeva una duplice contestazione per frode fiscale (artt. 2 e b d.lgs. n. 74/00) e per truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma 2, n.1 c.p.) in capo a due imprenditori, ritenuti figure apicali legate ad una S.r.l.
La Corte di Cassazione ha ribadito come non sia ammissibile scorporare una fattispecie complessa (“che esaurisce l'intero disvalore del fatto”) allo scopo di farne derivare delle conseguenze, sanzionatorie, non applicabili al caso concreto. La truffa aggravata, in quanto commessa ai danni dello Stato, pur essendo ricompressa nel catalogo dei reati contemplati dal d.lgs.231/01, non può essere distinta dalla frode fiscale, ma è viceversa assorbita in quella.
La Cassazione, inoltre, con la sentenza n. 39172 dell'ottobre 2008, è intervenuta in senso restrittivo ribadendo la portata affittiva della “confisca per equivalente”, “che assolve la specifica commissione del fatto illecito, mediante l'imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile” e pertanto non può essere applicata retroattivamente.
di Massimo Montesano
[visualizza l'articolo completo]