La delega di funzioni e l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro. Il ruolo del Modello Organizzativo a norma del d.lgs. 231/2001
L'art. 16 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (d'ora in poi, T.U.) elenca le caratteristiche essenziali della delega di funzioni. Tra gli effetti della delega vi è quello connesso alla trasferibilità della responsabilità penale o, più precisamente della funzione di garanzia, che spetta al datore di lavoro (cfr. art. 2 T.U.).
La possibilità di delegare le funzioni datoriali a diversi soggetti attraverso un atto privato o, addirittura, riconoscere le stesse al di fuori del massimo organo dirigente, trova conferma, a contrario, nell'analisi del combinato disposto di cui agli artt. 2 lett. b) e 16 T.U., da una parte e art. 2381, comma 2 c.c., dall'altro. Il sistema normativo di sicurezza richiesto dopo il T.U. non si limita alla ripartizione soggettiva degli obblighi tra datore di lavoro, eventuali delegati dello stesso, dirigenti, preposti e lavoratori, ma sviluppa un articolato impianto che prevede obblighi di valutazione dei rischi, di programmazione delle attività del “mondo”salute e sicurezza, di sorveglianza sanitaria sui lavoratori, il tutto coordinato e sviluppato da un Servizio di Prevenzione e protezione, i cui compiti sono puntualmente elencati dall'art. 33 T.U.
Con il d.lgs. 106/2009 è stato precisato come l'obbligo di vigilanza che il datore di lavoro conserva in ordine al corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite “si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del Modello di verifica e controllo di cui all'art.30, comma 4”.La delega di funzioni è infatti ancorata ad un efficiente apparato interno di autodisciplina e controllo, tale da consentire al datore di lavoro un effettivo e puntuale esercizio del potere/dovere di vigilanza, attraverso flussi informativi ben collaudati sulle funzioni delegate.
di Ugo Lecis
[visualizza l'articolo completo]