Il regime della responsabilità penale in materia di sicurezza del lavoro dopo il “Correttivo” (d.lgs. 106/2009) al T.U.S. (d.lgs. 81/2008)
Il d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, intitolato “Disposizioni integrative e correttive del d.lgs.81/2008” (d'ora in avanti “Correttivo”) costituisce un provvedimento complesso e variamente incisivo sull'assetto originario del d.lgs. 81/2008. La modifica più significativa apportata dal “Correttivo” in materia di responsabilità penale è quella che ha riguardato l'art. 16 del T.U.S. sulla delega di funzioni: con la modifica apportata al testo del comma 3, i sistemi di verifica e controllo che i Modelli di Organizzazione devono contemplare ex art. 30, 4 possono comportare una presunzione di assolvimento dell'obbligo di vigilanza addossato al datore di lavoro dall'art. 16, 3 prima parte, circa il corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
Il Modello di organizzazione disciplinato dal T.U.S. appare peculiare nel suo genere. Alle originalità iniziali, il correttivo ne aggiunte altre, disponendo che attraverso l'adozione del Modello il datore di lavoro può assolvere l'obbligo di vigilanza sul delegato. Grazie all'aggiunta all'art. 30 del comma 5 bis è stato inoltre attribuito alla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, l'obbligo di elaborare procedure semplificate per l'adozione e l'efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese.
di Giovanni De Santis
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