Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello 231
La previsione di un sistema disciplinare da adottare in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello “ex 231” è regolata dal combinato disposto degli artt. 6 comma 2, lett. e) e 7, comma 4, lett. b) ed è considerata un elemento indispensabile del Modello stesso, nonché condizione per garantire la sua attuazione.
Si tratta di un sistema interno all'azienda, indipendente dagli altri procedimenti per infrazioni disciplinari nonché distinto ed autonomo rispetto al sistema sanzionatorio penale conseguente alla commissione di reati da parte delle persone fisiche.
Per quanto riguarda i lavoratori collegati all'ente da un rapporto di lavoro subordinato, il potere disciplinare spetterà al Datore di Lavoro e troveranno applicazione, oltre allo Statuto dei Lavoratori ed i contratti collettivi, anche gli artt. 2104, 2105 e 2106 del codice civile. Per quanto attiene la responsabilità ex 231/01, il Modello dovrà prevedere che il dipendente sia deferito a procedimento disciplinare tutte le volte che non si attenga alle regole di organizzazione e controllo del Modello, a fronte di una specifica previsione della condotta censurata.
I c.d. “lavoratori parasubordinati” sono invece sottratti al potere disciplinare del datore di lavoro; ecco che pertanto dovranno essere apposte clausole ad hoc al contratto per regolamentare l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui al d.lgs.231/01 anche a questi soggetti. Ancora differente è la situazione di coloro che si trovano a collaborare con l'ente in forza di un contratto di somministrazione o distacco ex d.lgs.276/03, i quali sono soggetti unicamente al potere disciplinare del loro Datore di Lavoro, che dovrà obbligarsi a far rispettare il Modello ai propri dipendenti impiegati presso la diversa Società.
Per quanto attiene i soggetti di vertice all'interno della Società, l'organo dirigente nella predisposizione del Modello deciderà altresì il tipo di sistema disciplinare, con relative sanzioni, che regolamenterà anche le infrazioni dei così detti “soggetti apicali” previsti all'art. 5 lett. a).
Nei confronti dei direttori generali, di nomina assembleare, stante il disposto di cui all'art. 2396 c.c., si estenderà il sistema disciplinare a carico degli amministratori, e l'irrogazione di eventuali sanzioni spetterà all'assemblea. Analogamente, anche il potere disciplinare nei confronti dei membri del Collegio Sindacale sarà in capo all'Assemblea, a norma degli artt. 2400 e 2407 c.c., così come anche nei confronti del Revisore e della Società di Revisione.
Nei confronti dei soggetti “esterni”, in relazione ai rapporti contrattuali intrattenuti con l'ente, non sussiste alcun potere generale da parte dei vertici della Società, salvo il potere d'intervenire sulla base del contratto. Le necessarie contestazioni e sanzioni dovranno pertanto corrispondere alla clausole contrattuali o alle norme di legge in materia specifica di ciascun tipo di rapporto.
Le condotte censurabili devono essere esattamente previste dal Modello e non necessariamente costituiscono fatti penalmente rilevanti; è infatti sufficiente che siano idonee a ledere od indebolire l'efficienza organizzativa e di controllo del Modello, compromettendo la prevenzione alla realizzazione di reati presupposto.
L'obbligo di sorveglianza è affidato all'Organismo di Vigilanza, che dovrà dare atto delle rilevazioni eseguite direttamente e le dovrà documentare, nonché ricevere le segnalazioni da parte di ogni funzione, responsabile o preposto a processi ed attività su eventuali infrazioni al Modello.
di Franco Tosello
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