Rivista 231 Rivista 231
     HOME     CHI SIAMO     COLLABORATORI     AVVISI/BANDI 231    TAVOLI 231      COME ABBONARSI
Email: Password:
Lun, 29 Mag 2023
LE RUBRICHE


GLI INTERVENTI
ANNO 2023
ANNO 2022
ANNO 2021
ANNO 2020
ANNO 2019
ANNO 2018
ANNO 2017
ANNO 2016
ANNO 2015
ANNO 2014
ANNO 2013
ANNO 2012
ANNO 2011
ANNO 2010
ANNO 2009
ANNO 2008
ANNO 2007
ANNO 2006
ANNO 2005


LE NOTIZIE


LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI

Modello Organizzativo e piccole imprese: quale realtà ?

Il problema dell'applicazione della disciplina del d.lgs.231/01 agli enti di piccole dimensioni -ex art. 6 comma 4 - è fortemente attuale. Per capire cosa s'intende per “ente di piccole dimensioni” è necessaria ed opportuna una valutazione sulle effettive aree di rischio che emergono dal risk-assessment ai sensi dell'art.6 comma 2, lett. a) d.lgs.231/2001, al fine di far adottare anche alla piccola impresa un idoneo Modello Organizzativo, evitando la stesura di procedure inutili e sovrabbondanti.

Ruolo fondamentale deve essere riservato alla gestione finanziaria della società: molti reati possono infatti essere esclusi semplicemente ricostruendo le modalità di pagamento, la gestione della cassa, la tracciabilità dei pagamenti e dando evidenza scritta dei soggetti legittimati ad effettuare le differenti operazioni. Recentemente, l'integrazione dell'art. 25 septies ha operato un'estensione ai reati degli artt. 589 e 590 c.p., commessi in violazione della normativa a tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro. Con l'introduzione dell'art. 30 d.lgs. 81/2008, sono inoltre stati indicati gli elementi necessari al conferimento di efficacia esimente al Modello, cosa che per le altre fattispecie di reato il legislatore non ha previsto. Ecco che pertanto anche gli enti di piccole dimensioni si trovano a dover rispondere a richieste redazionali ben precise per poter usufruire dell'efficacia esimente del Modello.

Le funzioni dell'O.d.V. nelle piccole realtà possono essere svolte direttamente dall'organo dirigente, seppur con il rischio di comprometterne l'autonomia e l' indipendenza. Verrà infatti inevitabilmente meno la dualità piena tra controllore e controllato. Sarebbe pertanto più opportuno prevedere (ad opera del legislatore o delle organizzazioni di categoria) Modelli Organizzativi minimi che impongano un'attività di verifica standard - ma certa - sull'applicazione dei Modelli. Un'ulteriore soluzione potrebbe essere quella di creare un Organismo composto dai soci o da un comitato di essi, qualora non vi sia una perfetta aderenza tra amministratori e soci, nonché nominare un organismo monocratico o un consigliere senza deleghe o un c.d. amministratore indipendente. Va invece esclusa l'opzione di un Organismo composto dai membri del Collegio Sindacale. Per quanto concerne la possibile carenza di professionalità, l'Organo potrà farsi assistere da un professionista competente nel singolo settore oggetto di verifica.

di Maurizio Bortolotto e Alberto De Sanctis

[visualizza l'articolo completo]

LE RIVISTE

L'ULTIMO NUMERO

2 - 2023

Rivista 231 numero 2 del 2023

articoli abstract


TUTTI I NUMERI

RICERCA ARTICOLI

E' possibile filtrare l'elenco degli articoli compilando i campi sottostanti.

Ricerca per ANNO:

Ricerca per AUTORE:

Ricerca per SEZIONE:

Ricerca per TESTO:


INDICE ANALITICO