Modello Organizzativo e piccole imprese: quale realtà ?
Il problema dell'applicazione della disciplina del d.lgs.231/01 agli enti di piccole dimensioni -ex art. 6 comma 4 - è fortemente attuale. Per capire cosa s'intende per “ente di piccole dimensioni” è necessaria ed opportuna una valutazione sulle effettive aree di rischio che emergono dal risk-assessment ai sensi dell'art.6 comma 2, lett. a) d.lgs.231/2001, al fine di far adottare anche alla piccola impresa un idoneo Modello Organizzativo, evitando la stesura di procedure inutili e sovrabbondanti.
Ruolo fondamentale deve essere riservato alla gestione finanziaria della società: molti reati possono infatti essere esclusi semplicemente ricostruendo le modalità di pagamento, la gestione della cassa, la tracciabilità dei pagamenti e dando evidenza scritta dei soggetti legittimati ad effettuare le differenti operazioni. Recentemente, l'integrazione dell'art. 25 septies ha operato un'estensione ai reati degli artt. 589 e 590 c.p., commessi in violazione della normativa a tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro. Con l'introduzione dell'art. 30 d.lgs. 81/2008, sono inoltre stati indicati gli elementi necessari al conferimento di efficacia esimente al Modello, cosa che per le altre fattispecie di reato il legislatore non ha previsto. Ecco che pertanto anche gli enti di piccole dimensioni si trovano a dover rispondere a richieste redazionali ben precise per poter usufruire dell'efficacia esimente del Modello.
Le funzioni dell'O.d.V. nelle piccole realtà possono essere svolte direttamente dall'organo dirigente, seppur con il rischio di comprometterne l'autonomia e l' indipendenza. Verrà infatti inevitabilmente meno la dualità piena tra controllore e controllato. Sarebbe pertanto più opportuno prevedere (ad opera del legislatore o delle organizzazioni di categoria) Modelli Organizzativi minimi che impongano un'attività di verifica standard - ma certa - sull'applicazione dei Modelli. Un'ulteriore soluzione potrebbe essere quella di creare un Organismo composto dai soci o da un comitato di essi, qualora non vi sia una perfetta aderenza tra amministratori e soci, nonché nominare un organismo monocratico o un consigliere senza deleghe o un c.d. amministratore indipendente. Va invece esclusa l'opzione di un Organismo composto dai membri del Collegio Sindacale. Per quanto concerne la possibile carenza di professionalità, l'Organo potrà farsi assistere da un professionista competente nel singolo settore oggetto di verifica.
di Maurizio Bortolotto e Alberto De Sanctis
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