Rischio reato, investimento in prevenzione, dimensionamento del modello esimente
La legge delega 300/2000 delineava la responsabilità dell'ente sulla base di sole regole oggettive d'imputazione, vale a dire l'immedesimazione organica e il vantaggio o interesse. Il legislatore delegato ha invece introdotto un criterio soggettivo di attribuzione della responsabilità: la mancata adozione di idonei Modelli Organizzativi. Tale omissione fa, infatti, sì che il reato commesso dalla persona fisica sia espressione di un'inadeguata politica aziendale, ovvero conseguenza di un colpevole deficit organizzativo. Il giudice sarà infatti chiamato a valutare - a fronte di una rosa di reati presupposto sempre più fiorita - se fosse possibile una migliore organizzazione e gestione dei rischi di commissione dei reati.
Il destinatario del Modello esimente, nell'ottica del legislatore delegato, è l'ente che pur “eticamente ispirato” svolge attività sensibili rispetto alla commissione di reati determinati. L'ente è pertanto chiamato ad adottare un Modello Organizzativo taylor made, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. La strategia dell'ente dovrebbe essere guidata dal bilanciamento di due obiettivi principali, sulla base dei quali dovranno essere determinati i “criteri di rischio”: i) prevenire la commissione dei reati nell'interesse o a vantaggio dell'ente; ii) massimizzare l'esenzione da responsabilità nel caso in cui un reato sia comunque commesso. È pertanto essenziale operarsi per graduare il rischio intrinseco di commissione dei reati, oltre a correlare il pericolo residuo con le risorse umane e finanziarie allocabili in prevenzione.
di Vittore D'Acquarone
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