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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI

La responsabilità da misfatto della persona giuridica nell’ordinamento della Repubblica di San Marino - legge 21.1.2010, n. 6

Con la legge n.6/2010 è stato introdotto nell'ordinamento della Repubblica di San Marino l'istituto della responsabilità amministrativa “da misfatto” della persona giuridica. Perché sussista responsabilità della persona giuridica è necessario che i soggetti qualificati indicati dalla legge abbiano commesso, tentato di commettere o mancato di commettere i misfatti previsti dalla legge in esame. Tali soggetti sono individuati negli “organi societari” o in coloro che hanno funzioni di rappresentanza, direzione, amministrazione e controllo. La legge stabilisce che coloro che rappresentano, dirigono od amministrano la persona giuridica possono adottare un documento denominato “Modello Organizzativo” con il quale sono individuati “i rischi di commissione di misfatti nell'ambito dell'attività della persona giuridica” nonché delle misure gestionali idonee alla prevenzione di tali rischi. Tale facoltà sarà esercitata principalmente da colui che è investito di potere amministrativo, non solo di ordinaria ma anche di straordinaria amministrazione; gli altri organi individuati dalla legge provvederanno solo su espressa autorizzazione dell'organo amministrativo. Il documento deve poi essere registrato.

La responsabilità della persona giuridica è disciplinata dalla legge penale. La giurisdizione è attribuita agli stessi magistrati chiamati a conoscere e giudicare dei reati presupposto. Anche l'impugnazione della sentenza segue le regole processuali relative agli stessi misfatti dai quali consegue l'illecito amministrativo della persona giuridica. Come in ogni procedimento penale, la persona giuridica è difesa in giudizio dal difensore di fiducia, ovvero, in caso di mancata nomina o privazione, dal difensore d'ufficio. La prescrizione è di sette anni.

In presenza di pericolo di reiterazione del reato, il giudice inquirente nella fase istruttoria ed il giudice decidente in quella dibattimentale, possono applicare la misura cautelare della sospensione della licenza di esercizio dell'attività della stessa persona giuridica. È inoltre prevista l'adozione di misure cautelari finalizzate alla confisca.

Le sanzioni previste hanno natura amministrativa, pur essendo applicate dal giudice penale nell'ambito di un processo penale. L'esecuzione della sanzioni è affidata al Commissario della Legge, designato quale giudice delle esecuzioni penali, che potrà anche nominare un amministratore giudiziario per il proseguimento dell'attività della persona giuridica.

di Maria Selva

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