Attività imprenditoriali, servizi in affidamento esterno e responsabilità degli enti
L'affidamento da parte di una società di alcune sue attività ad altri soggetti dotati di diversa personalità giuridica potrebbe avere delle ricadute sulla sfera applicativa del d.lgs.231/01, come dimostra una decisione del Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta.
L'organo giudicante doveva decidere delle responsabilità relative alla morte e alle gravi lesioni di alcuni dipendenti di una società (W) verificatesi per “intossicazione acuta da acido solfidrico”. In particolare, alcuni operai della stessa si erano introdotti con l'uso di una scala, privi della prescritta imbracatura e di autorespiratore, all'interno di un tank container, condotto in locazione finanziaria da una seconda società (X) e trasportato presso la sede della prima da una terza società (Y) per iniziare il lavoro di pulitura interna. Si era infatti deciso di convertire al trasporto di acido solforico quel tank container e pertanto si era commissionato il lavaggio interno dello stesso recante residui di zolfo allo stato solido.
Nella vicenda si erano inseriti cinque diversi soggetti giuridici, tutti di seguito indagati. Sono stati infatti riconosciuti a vario titolo responsabili dei delitti di omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime. Nella medesima sentenza il Tribunale di Trani ha riconosciuto anche la responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/01, delle società indicate come (X) S.p.A. e (Y) S.n.c. per violazione dell'art. 25 septies, nonostante nessuno dei soggetti deceduti o gravemente feriti fosse dipendente delle predette persone giuridiche, essendo invece le persone offese lavoratori dipendenti della terza società protagonista della vicenda, ovvero la (W) S.a.s.
La condanna si fonda sul ritenuto presupposto che il controllo dei rischi non possa esaurirsi nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale della singola società che adotta il c.d. compliance program, ma deve essere esteso anche all'osservanza delle medesime regole da parte dei soggetti che entrano - direttamente o indirettamente - in contatto.
Quando uno dei fatti di reato previsti negli artt. 24 ss. d.lgs. 231 viene commesso nell'ambito di un' attività imprenditoriale affidata ad altro soggetto dotato di diversa individualità giuridica, anche la società committente può essere dichiarata responsabile ai sensi del d.lgs. 231.
Nella decisione in commento il giudice giunge a sostenere che il Modello Organizzativo adottato dalla società committente debba spingersi fino a prevedere “protocolli operativi atti a garantire un'attività di controllo preventivo dell'esistenza dei presidi antinfortunistici e del loro corretto uso negli impianti aziendali di terzi.
Ricostruiti in questi termini gli obblighi connessi ai contratti d'appalto d'opera o di somministrazione diventa ragionevole pretendere che le società qualora vogliano provvedere all'affidamento a terzi di determinati lavori predispongano comunque Modelli Organizzativi idonei alla prevenzione di eventi come quelli di cui al caso di specie.
di Ciro Santoriello
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