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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI

“231”: allargamento alle ipotesi associative: verso un modello di prevenzione frodi

Con l'inserimento tra i “delitti 231” delle ipotesi associative e in particolare dell'associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p., è stata aumentata la casistica ed eliminato il vincolo del presupposto transnazionale. Le fattispecie associative, soprattutto quelle a carattere generale (416 e art. 416 bis) comportano infatti la possibilità che - a fronte di qualunque delitto - possa essere contestato ad un soggetto individuato tra quelli di cui all'art. 5 comma 1 lett.a) e b) del decreto anche il delitto associativo e, conseguentemente, la responsabilità amministrativa per l'ente ai sensi del d.lgs. 231.

L'aggravante di mafia prevista dall'art. 7, legge 203/1991 ha un effetto fortemente dilatatorio sul d.lgs.231/01 e sulle relative ipotesi di responsabilità amministrativa per l'ente. Le peculiarità delle associazioni di tipo mafioso sono la forza di intimidazione e la conseguente condizione di assoggettamento e di omertà che si sviluppa sia all'interno della struttura associativa sia all'esterno; le finalità sono invece della commissione di delitti e del controllo dell'economia e della politica. I rischi da prevenire riguardano soprattutto le possibili infiltrazioni di piccole imprese di riferimento di organizzazioni mafiose nel sistema dei subappalti e delle forniture. Si va dalle infiltrazioni nel sistema di predisposizione dei bandi di gara, alle offerte anomale, gli accordi di cartello alle forme di subappalto non autorizzato o oltre i limiti normativi (art. 18 legge 55/1990), alla fornitura di beni e servizi. Particolarmente esposte sono le grandi imprese di costruzioni del sud, aggiudicatarie di importanti appalti.

È stato recentemente elaborato un “Codice Antimafia”, destinato ad intervenire sulla modalità di analisi del rischio, sulle procedure di selezione di fornitori, subappaltatori e dipendenti, nonché sulle tipologie dei controlli sui cantieri, oltre a prevedere l'obbligo in capo all'O.d.V. di segnalare possibili “segnali deboli” di infiltrazioni mafiose. Intensificare i “protocolli 231” per i delitti associativi significa spostarsi su tutta una serie di ipotesi di reato che, seppur attualmente non previste dal decreto, potrebbero rientravi proprio attraverso la contestazione del reato associativo. Importante è pertanto predisporre un adeguato sistema di controllo interno, nonché lavorare molto dal punto di vista formativo, insistendo sulla gravità delle conseguenze di talune condotte.

di Angelo Jannone

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