Contraffazione e violazioni dei diritti di proprietà industriale: i nuovi reati presupposto in materia di brevetti e modelli. Identificazione dei rischi connessi e procedure di prevenzione
I diritti di proprietà industriale sono disciplinati dal Codice della Proprietà Industriale, ossia il d.lgs.10 febbraio 2005 n.30.
Il codice della P.I. disciplina tuttavia gli aspetti civilistici, mentre gli aspetti di tutela penale sono affidati a norme inserite nel codice penale con la legge 23 luglio 2009, n.99. Prima di tale novella la materia era disciplinata dal codice Rocco del 1930, al quale si affiancavano i ripetuti interventi “nomofilattici” della Corte di Cassazione. Data la particolarità della materia, la discussione parlamentare precedente all'emanazione della legge è durata oltre un anno dalla presentazione del disegno, ed ha portato ad un testo non troppo lineare e cristallino.
Le fattispecie poste a tutela di disegni e modelli e dei brevetti sono l'art. 473 commi 2 e 3 e l'art. 517 ter. L'art. 473 comma 2 punisce: “chiunque contraffa o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati”. L'opportunità di ricorrere a fattispecie penali per tutelare i diritti derivanti da brevetti è però oggetto di vivaci discussioni tra i giuristi che si occupano di P.I., a causa delle difficoltà di valutazione dell'entità della violazione. Va però tenuto conto che la tutela penale è un mezzo necessario per tutelare il brevetto, poiché si tratta di un asset aziendale tra i più costosi da ottenere, in termini di risorse umane e patrimoniali impiegate, specialmente nei casi in cui i rimedi previsti dal diritto civile non siano adeguati. Un recente orientamento della Suprema Corte ha avanzato l'ipotesi che, in realtà, con l'art. 473 comma 2 si voglia punire il falso documentale e non il brevetto nella sua immaterialità (invenzione), dando così spunto a teorie punitive che ritornano a vedere nel “vecchio” art. 127, comma 1, c.p.i. l'ipotesi residuale di riferimento.
L'art. 517 ter punisce “chiunque potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso”. La norma sanziona pertanto penalmente qualsiasi violazione di brevetti e modelli rilevante dal punto di vista civilistico, con un ambito di applicazione più ampio rispetto alle condotte di cui all'art. 473, comma 2.
Come tutti i tipi di reati-presupposto rilevanti ai fini del d.lgs.231/01, anche nel caso di reati di contraffazione non tutte le aziende che predispongono un Modello Organizzativo dovranno considerare come critici questa tipologia di reati, ma dipenderà dal settore economico in cui l'impresa opera. La tipologia di azienda potenzialmente a rischio è infatti quella che opera in settori ove il ricorso ai diritti di proprietà industriale è particolarmente forte e quelli in cui l'innovazione tecnologica è rilevante.
di Riccardo Castiglioni
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