La regolamentazione dei flussi informativi nel Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/2001
Il d.lgs. 231/01 richiede che i Modelli prevedano “obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli”, lasciando ampio spazio all'autonomia privata, che, in ogni caso dovrà tenere necessariamente conto della singola realtà aziendale. L'obiettivo di tale attività di report è quello di consentire all'Organismo di Vigilanza di essere informato in ordine a fatti che potrebbero comportare una responsabilità della società ai sensi del d.lgs. 231/01: pertanto la violazione degli obblighi d'informazione verso l'O.d.V. è da considerasi illecito disciplinare e deve essere adeguatamente sanzionata.
L'obbligo di informazione riguarda chiunque sia a conoscenza di notizie o dei fatti che comportino la violazione del Modello o del Codice Etico della società, nonché comportamenti illeciti in genere. Tale obbligo coinvolge peraltro anche i soggetti esterni.
I flussi informativi sono solitamente rivolti verso l'Organismo, ma è necessaria anche l'attivazione di meccanismi ben determinati attraverso i quali far defluire le informazioni dall'O.d.V. al vertice societario. All'Organismo sono infatti richieste tre differenti linee di report: su base continuativa (direttamente all'ad; permette di mantenere un aggiornamento costante), su base periodica (al C.D.A.; a cadenza prestabilita) nonché una linea di contatto immediata, diretta al c.d.a. , da attivarsi in caso di problematiche significative o nel caso in cui si renda necessario un aggiornamento del Modello.
di Marcello Malavasi
[visualizza l'articolo completo]