Art. 25-septies d.lgs 231/2001, art. 30 d.lgs. 81/2008 e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: ambiti applicativi e rapporti
Il Modello considerato nell'art. 30 d.lgs. 81/2008 non esaurisce la globalità del Modello, ma viene a caratterizzare la parte dello stesso finalizzata alla prevenzione dei reati-presupposto di cui all'art. 25 septies. L'art. 30 d.lgs. 81/2008, in relazione alla parte di Modello oggetto di sua considerazione, non si caratterizza infatti per un “obbligo normativo” di adozione, costituendo invece un “onere organizzativo” al pari degli artt. 6 e 7 del d. lgs. 231/2001 in relazione al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nella sua completezza.
Il comma 2 dell'art. 30 richiede che il Modello - rectius, la relativa “sezione” del Modello - debba prevedere idonei sistemi di registrazione dello svolgimento delle attività di prevenzione; il comma 3 un'adeguata articolazione funzionale; il comma 4 fa riferimento all'Organismo di Vigilanza.
Il nuovo testo dell'art. 25 septies delinea tre distinte fattispecie di illecito dell'ente, sanzionate con pene diverse nei limiti edittali e proporzionate alla gravità del fatto, ognuna delle quali è relativa alla commissione di tre distinte ipotesi delittuose: (i) il delitto di cui all'art. 589 c.p. (Omicidio colposo), commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, d.lgs. 81/2008; (ii) il medesimo delitto commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; (iii)il delitto di cui all'art. 590, comma 3, c.p. (Lesioni colpose gravi o gravissime), commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Inevitabilmente, nei reati-presupposto colposi si addiviene ad un'anticipata valutazione dell'interesse, il quale, distinguendo il reato in condotta ed evento naturalistico, andrà riferito alla condotta del soggetto attivo e non già - malgrado il tenore del testo normativo, sicuramente “problematico” circa detta opzione esegetica - al reato stesso; condotta che risulta caratterizzata dalla violazione della regola cautelare e prevenzionistica, nel contesto di un'omissione del dovere di intervento.
di Alessandra Rossi e Francesco Gerino
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