Organismo di Vigilanza: nomina e aspetti teorici e pratici
Confindustria, nelle proprie Linee Guida, descrive i compiti del'OdV nei seguenti termini: (i) vigilanza sull'effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito; (ii) disamina in merito all'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti; (iii) analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello; (iv) cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.
Esistono varie scelte in merito alla composizione dell'Organismo di Vigilanza, nessuna delle quali è “migliore” in senso assoluto; la preferenza andrà accordata in ragione di una serie di considerazioni riferite alla specifica realtà dell'ente: complessità organizzativa, tipicità operative, numero e caratteristiche delle aree a rischio, articolazione del sistema di controllo preesistente, presenza di competenze interne adatte a ricoprire il ruolo, ecc.. In ogni caso, i componenti dell'OdV devono avere idonee competenze professionali e possedere/acquisire un'approfondita conoscenza della struttura organizzativa dell'ente, oltre che totale padronanza di ogni singola parte del Modello (ivi comprese le parti speciali).
Secondo le suddette Linee Guida, i compiti che l'OdV deve espletare e i requisiti che si ritiene debba possedere, inducono ad escludere che il ruolo possa essere assegnato allo stesso consiglio d'amministrazione. Altrettanto evidente risulta che il massimo organo amministrativo dell'ente, pur con l'istituzione dell'OdV, mantiene invariate tutte le attribuzioni e le responsabilità previste dal codice civile, ivi compresa, quindi, quella relativa al funzionamento e all'efficacia del Modello 231 adottato dall'ente.
di Fabio Ledda e Patrizia Ghini
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