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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI

La responsabilità amministrativa degli enti collettivi. La società unica imputata: la prima sentenza di condanna pronunciata al termine del dibattimento

La prima sentenza (di condanna) nei confronti di una società per responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/01 è stata pronunciata il 20 marzo 2007 (dep. il 31 luglio 2007) all'esito di un dibattimento dal Tribunale di Milano, Sez. X, in composizione collegiale. L'indagine principale riguardava una serie di ipotesi di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321 c.p.) ai danni dell'INAIL, finalizzate ad ottenere per la società imputata un trattamento di favore sia in fase di aggiudicazione della gara che di esecuzione del contratto.

Il Tribunale ha innanzitutto escluso la possibilità per il danneggiato (nel caso esaminato l'INAIL) di costituirsi parte civile nei confronti dell'ente imputato, poiché il tipo di responsabilità che grava sull'ente coinvolto - seguito della commissione del reato-presupposto ad opera del soggetto “qualificato” - è di tipo amministrativo e non penale.

Come è noto, in sede d'applicazione del d.lgs. 231/01, l'azienda risponde solo in relazione a quella parte degli episodi corruttivi consumatisi dopo il luglio del 2001, data di entrata in vigore del decreto. Nel caso in esame, tuttavia, la società non ha fornito alcuna prova di essersi attivata tempestivamente per adempiere alle prescrizioni previste dalla normativa in esame. Il Tribunale ha infatti stigmatizzato il comportamento della società non tanto per la mancata adozione di un documento idoneo ex art. 6, comma 2, quanto per la totale assenza di iniziative interne rivolte a colmare le carenze organizzative che, a partire da quel momento storico, sono fonte di responsabilità.

Un ulteriore, interessante, passaggio del provvedimento in esame è quello relativo alla determinazione in concreto della sanzione da applicarsi all'ente. Per quanto attiene la sanzione pecuniaria, sempre da irrogarsi ex art. 10, comma 1, il Tribunale non ritiene invocabile in alcuna sua parte il percorso previsto dall'art. 12 relativo ai “casi di riduzione della sanzione pecuniaria”. È sempre più chiaro come gli sforzi organizzativi aziendali non si possono esaurire con la predisposizione e la conseguente adozione del Modello di Organizzazione, ma presuppongono tutta un'attività successiva, il cui dominus è l'Organismo di Vigilanza e Controllo, rivolta a fornire la prova della sua reale efficacia (v. sul punto, GIP Trib. Bari del 18.4.2005).

La ricostruzione dei fatti ha pertanto portato il Tribunale a ritenere applicabile nel caso di specie, accanto alla sanzione pecuniaria, anche la sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata di un anno.

di Massimo Montesano

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