I requisiti di autonomia e indipendenza dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del d.lgs. 231/2001
Il d.lgs. 231/2001 subordina l'efficacia esimente connessa all'adozione del Modello Organizzativo all'istituzione di un Organismo incaricato della vigilanza sui Modelli preventivi, il quale diventa garante dell'efficace attuazione ed aggiornamento degli stessi, assicurandone l'effettività attraverso gli specifici poteri di iniziativa e controllo conferitigli. All'Organismo di Vigilanza sono assegnati altresì poteri di disciplina (art. 6, lett. e) connessi all'obbligo di sanzionare le condotte dei vertici dell'ente poste in essere in violazione dei protocolli preventivi.
Dalla lettura del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, lett. b), e 7, commi 3 e 4, d.lgs. cit. si ricavano le caratteristiche di autonomia e indipendenza dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, l'art. 6 d.lgs. cit. stabilisce che l'OdV deve essere dotato di “autonomi poteri di iniziativa e di controllo”. Il requisito di indipendenza, seppur non sia espressamente indicato dal d.lgs. cit., si ricava dal principio di effettività del controllo: l'assenza di condizioni di “soggezione” nei confronti degli apici operativi della società ed il mancato svolgimento di funzioni operative sono condizioni necessarie per lo svolgimento di un controllo penetrante sull'efficace attuazione del Modello.
Pur non configurandosi un vero e proprio motivo di incompatibilità a rivestire la carica di componente l'OdV per l'amministratore non esecutivo, tuttavia la composizione mista dell'OdV, con la presenza al suo interno di un membro del consiglio d'amministrazione della società, rischia di integrare un vulnus all'autonomia ed indipendenza dell'Organismo di Vigilanza nel suo complesso esponendo a rischio di ineffettività il sistema di prevenzione della responsabilità da reato dell'ente.
di Nicola Pisani
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