Gli "artifici" costitutivi dell'elemento oggettivo dei delitti di aggiotaggio (art. 2637 c.c.) e di manipolazione del mercato (art. 185 TUF)
L'elemento oggettivo dei delitti di aggiotaggio e di manipolazione del mercato consiste - stando all'attuale disciplina - nella divulgazione di notizie false e/o nell'effettuazione di operazioni simulate e/o, infine, nei cd. “altri artifici”. Si tratta di contegni che sono concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.
La dottrina ha talora ritenuto che gli artifici in parola consistano in “tutti quegli espedienti di qualsiasi genere che abilmente e maliziosamente siano posti in opera allo scopo di alterare il corso normale dei prezzi”. In questo ordine di idee, la giurisprudenza ha enunciato, tanto con riferimento all'aggiotaggio comune ex art. 501 c.p. quanto all'aggiotaggio societario ex art. 2628 c.c. previgente, che “i mezzi adoperati possono essere diversissimi e non occorre che siano di per sé stessi artificiosi in senso obiettivo e assoluto essendo sufficiente, a renderli tali, l'elemento subiettivo della frode”
L'opinione prevalente in dottrina definisce gli artifici manipolatori del mercato alla stregua di una condotta di per sé lecita ma caratterizzata dalla qualità, tutta obiettiva, di mandare falsi segnali al mercato. Tuttavia, la generalità degli interpreti che definiscono l'artificio come inganno non condividono la definizione dell'elemento soggettivo come connotato da finalità di inganno, ritenendo sufficiente la consapevolezza del carattere obiettivamente fraudolento del mezzo impiegato.
di Luigi Orsi
[visualizza l'articolo completo]