Prove di ingegneria genetica sull'Organismo di Vigilanza: il nuovo ruolo previsto dalla normativa antiriciclaggio
L'art. 52 d.lgs. 231/2007, in attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione da attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ha previsto che l'Organismo di Vigilanza sia tenuto a vigilare sull'osservanza delle norme di cui al d.lgs. 231/2007. Di conseguenza, tra i compiti dell'Organismo di Vigilanza, prima ancora della supervisione sull'applicazione delle disposizioni antiriciclaggio, sembra rientrare quello di attivarsi con l'organo dirigente perché vengano definiti gli specifici protocolli nel rispetto delle previsioni di legge. Inoltre, il medesimo Organismo è tenuto alla comunicazione alle autorità di una serie di infrazioni alle disposizioni in materia antiriciclaggio ex art. 52, comma 2. Il mancato rispetto di tali obblighi di comunicazione è espressamente sanzionato dalla previsione di cui al comma 5 del successivo art. 55 d.lgs. 231/2007, che recita: “Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la comunicazione di cui all'art. 52, comma 2, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro”. Tuttavia, dai contenuti della direttiva 2005/60/CE non risulta alcun obbligo di introdurre obblighi di comunicazione esterna (con le conseguenti responsabilità) in capo all'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001. Ne consegue che tale scelta è stata autonomamente adottata dal legislatore nazionale, il quale ha ritenuto di trasformare un organismo di prevenzione interna in una sorta di “sceriffo” con il dovere di riferire alle pubbliche autorità. L'Organismo ne esce pertanto fortemente modificato anche nei rapporti interni: se sino ad oggi i risultati dei controlli erano destinati a restare all'interno dell'ente (almeno per quanto attiene le decisioni dell'Organismo di Vigilanza), ora l'Organismo di Vigilanza “dialoga” direttamente con le pubbliche autorità competenti, le quali possono utilizzare le relative comunicazioni come elementi d'indagine.
di Tommaso E. Romolotti
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