Il concorso dell'extraneus nell'insider trading e la responsabilità da reato dell'ente
Con la legge comunitaria del 2004 (legge 18 aprile 2005, n. 62), in adeguamento alla direttiva 2003/6/CE, è stato novellato il delitto di abuso di informazioni privilegiate di cui all'art. 184 d.lgs. 58/1998 (“Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”) prevedendo una peculiare ipotesi di cumulo di sanzione penale e amministrativa per i destinatari primari di informazioni privilegiate (i cd. insiders primari) e riservando ai destinatari secondari di tali informazioni (cd. insiders secondari) la sola sanzione amministrativa.
La riformulazione della fattispecie incriminatrice di abuso di informazioni privilegiate, in netta discontinuità con la disciplina previgente ha decretato la depenalizzazione delle condotte di utilizzazione secondaria di informazioni privilegiate. Il legislatore, infatti, valorizzando la connessione funzionale esistente tra l'attività svolta dall'insider e l'informazione privilegiata, ha limitato l'ambito dei soggetti attivi del delitto di insider trading a coloro che per ragioni d'ufficio, professionali, istituzionali o criminali vengano in contatto diretto con informazioni price sensitive, escludendo ogni rilievo penale dell'acquisizione accidentale o occasionale delle stesse.
Una recente sentenza in particolare ha delineato e approfondito la distinzione tra il concorso del soggetto non qualificato nell'insider trading primario e l'insider secondario. La decisione si rivela estremamente interessante perché, con riferimento all'intervenuta depenalizzazione della figura del cd. insider secondario, afferma che non tutte le condotte poste in essere da soggetti diversi dall'insider primario vanno ascritte all'ambito del penalmente irrilevante (e, pertanto, ricondotte al solo illecito amministrativo), in quanto attingono la soglia dell'illiceità penale anche le condotte di ausilio morale o materiale alla condotta speculativa dell'insider primario. Risponde, pertanto, del delitto di insider trading anche l'outsider che, consapevole del carattere privilegiato dell'informazione, abbia posto in essere una condotta di concorso nella realizzazione di tale delitto.
Per quanto attiene la responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/01 sulla base dell' esame della fattispecie concreta e della trama degli interessi economici sottesi, sarà opportuno accertare la presenza di un interesse (oggettivo, concreto ed attuale) alla commissione del reato da parte dell'ente cui il concorrente extraneus appartiene anche alla stregua dei rapporti e delle eventuali cointeressenze con altri enti.
di Fabrizio D'Arcangelo
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