La rilevanza dell’organizzazione nella responsabilità amministrativa d’impresa
La giurisprudenza (Tribunale del Riesame di Milano, ordinanza del 20.12.2004) ha sostenuto che ai fini di valutare la possibilità di reiterazione degli illeciti deve tenersi conto di due parametri, uno soggettivo e uno oggettivo. Il primo risulta costituito dagli elementi elaborati dalla stessa giurisprudenza per fondare il giudizio di pericolosità delle persone fisiche, il secondo si fonda sugli elementi inerenti la concreta organizzazione dell'ente, i cui contenuti devono desumersi dai criteri elaborati dalla scienza economica in materia di organizzazione aziendale.
A tale proposito, a norma dell'art. 2381 c.c., il consiglio di amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, spettando invece all'organo delegato curare che tale assetto sia adeguato alla natura e alla dimensione dell'impresa. Compete poi all'organo di controllo vigilare sulla medesima adeguatezza, nonché sul suo concreto funzionamento.
Il significato di adeguare infatti è quello di rendere qualcosa pari, proporzionale o congruo sul piano della convenienza, dell'efficacia o dell'efficienza. Riferito alle organizzazioni in generale e specificamente alle imprese economiche, il termine può assumere nelle diverse circostanze il significato di dimensionare e correlare strutture, risorse umane e materiali al fine di raggiungere i risultati attesi/necessari in termini di efficacia, efficienza, conformità a leggi e regolamenti, prevenzione degli illeciti e salvaguardia degli asset aziendali materiali e immateriali.
La teoria organizzativa è tuttavia ben lungi dall'essere una scienza esatta e le scelte organizzative e strategiche che il management attua o progetta, anche nelle dimensioni più modeste, sono soggette a continue rivisitazioni e modificazioni in relazione al divenire degli scenari di riferimento esterni ed interni.
di Gaetano Aita
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