Il concetto di adeguatezza dei sistemi di controllo interno ex d.lgs. 231/2001 alla luce delle prime applicazioni giurisprudenziali
La giurisprudenza sino ad ora non ha fornito indicazioni dirette su quello che probabilmente è il tema di maggior interesse per un'azienda che intenda adeguare il suo sistema gestionale alle prescrizioni del decreto, non essendo ancora intervenute decisioni concernenti la rispondenza di un sistema organizzativo interno, preventivamente adottato, ai requisiti di efficacia normativamente previsti, quale fatto impeditivo ovvero quale causa esimente della responsabilità amministrativa dell'azienda, in dipendenza dei reati commessi da suoi rappresentanti o dipendenti, a suo vantaggio o nel suo interesse.
Mancano quindi, allo stato, sentenze di secondo grado di merito. Mancano anche pronunce della Corte di Cassazione riguardanti la valutazione operata nel grado precedente, sul tema specifico dell'adeguatezza, in ragione della limitazione stabilita dall'art. 52, per il sindacato di legittimità ammissibile relativamente ai provvedimenti applicativi di misure cautelari.
Alcune pronunce intervenute in sede cautelare forniscono tuttavia importanti indicazioni sui criteri di valutazione dell'adeguatezza dei sistemi di controllo interno; indicazioni che possono risultare valide anche con riferimento ai sistemi adottati o da adottarsi in via preventiva ai fini dell'adeguamento ai dettati della normativa in esame, identici essendo i requisiti normativi qualificanti l'efficacia degli stessi ai fini dell'applicabilità sia delle sanzioni sia delle misure cautelari interdittive previste per l'illecito amministrativo.
Nella varietà delle decisioni un dato costante è rappresentato dal riferimento, nella valutazione dell'adeguatezza del Modello adottato ex post, ad eliminare le situazioni di rischio di reiterazione specifica ed a garantire la legalità dell'operato dell'ente, sia alle condotte criminose per cui si procede sia alla struttura organizzativa, alle dimensioni, al tipo di attività ed alla storia anche giudiziaria dell'azienda coinvolta nel procedimento, quali sono emerse dalle indagini. Quanto poi alle modalità di valutazione, in alcuni casi si è ritenuto necessario far ricorso ad una perizia, disposta d'ufficio, di un esperto in economia aziendale, in un altro caso il Giudice, in difformità al parere del PM, ha ritenuto sufficiente per verificare positivamente l'adeguatezza del sistema adottato ex post, una CT di parte.
di Marta Chiara Malacarne
[visualizza l'articolo completo]