Il ruolo del collegio sindacale nell’ambito dei Modelli Organizzativi ex d.lgs. 231/2001 ed i suoi rapporti con l’Organismo di Vigilanza e Controllo (parte 1)
Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una crescita esponenziale, nell'ambito del diritto societario del nostro Paese, dei controlli e dei sistemi di controllo - interni ed esterni - delle società di capitali; ove per “controllo” si intende, da un punto di vista generale, quell'attività di vigilanza sul corretto andamento degli affari mirante ad assicurare l'assolvimento, da parte della società, della propria funzione micro e macro economica (il perseguimento dell'interesse sociale, da un lato, e l'efficienza del sistema economico globale, dall'altro). Il collegio sindacale, organo preposto istituzionalmente al controllo endosocietario, ha beneficiato in via diretta ed intensa di questa tendenza, uscendone potenziato e rafforzato nel ruolo e nelle competenze.
Per quanto attiene alle specifiche funzioni che il collegio sindacale è chiamato a svolgere in relazione al Modello Organizzativo previsto dal d.lgs. 231/2001, risulta evidente, che il punto di partenza dell'analisi volta a definirle non può che essere costituito dal contenuto testuale del già ricordato art. 2403 c.c.: in particolare, dal relativo richiamo all'attività di vigilanza “sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”. Quando si parla di “valutazione di adeguatezza” dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società è chiaro che l'oggetto di tale valutazione da parte del collegio dei sindaci debba necessariamente includere un giudizio sull'effettiva idoneità del modello di governance prescelto allo svolgimento più efficiente dell'attività sociale. Essa dovrà ricomprendere, tra l'altro, la valutazione di adeguatezza dell'“organigramma aziendale, con evidenziazione delle linee di responsabilità; l'effettivo esercizio della direzione dell'azienda da parte degli amministratori, nonché la presenza di direttive e procedure aziendali nonché la separazione di differenti funzioni e compiti all'interno della struttura, la definizione dei poteri attribuiti ad ogni singola funzione aziendale, l'esistenza di un controllo effettuato da un responsabile sull'operato dei dipendenti”.
In relazione, infine, all'esigenza di procedere ad un costante aggiornamento del “Modello 231”, secondo quanto richiesto dalla legge in presenza di mutate condizioni aziendali e/o normative, le proposte di adeguamento e l'indicazione delle azioni ritenute necessarie a tal fine vanno presentate periodicamente da parte dell'Organismo di Vigilanza e Controllo (organo incaricato ex lege di curare tale aggiornamento) all'organo amministrativo della società. Quest'ultimo, a sua volta, si farà carico di provvedere alla concreta predisposizione delle eventuali misure di modifica del Modello. Tuttavia, appare quantomeno opportuno che il collegio sindacale vada interpellato in merito, onde poter esprimere il proprio parere sulla congruità delle modifiche oggetto della proposta e sul loro probabile impatto sulla struttura del Modello Organizzativo adottato dalla società.
di Andrea Scafidi e Silva Annovazzi
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