Adempimenti antiriciclaggio per le Società di Gestione del Risparmio: obblighi e rischi alla luce dei recenti, e dei prossimi, cambiamenti normativi. Impatto sul Modello Organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001 (parte 1)
La direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ha quale prima fondamentale novità l'estensione delle disposizioni comunitarie: sinora, infatti, la normativa antiriciclaggio aveva ad oggetto espressamente la sola manipolazione di fondi di provenienza criminosa. In altri termini, il legislatore si occupava della provenienza illecita dei beni e del suo “reimpiego” nel sistema finanziario.
Focalizzando l'attenzione sulle SGR, è indubbio che lo sforzo maggiore - che è di tipo in gran parte organizzativo e di compliance - si sposta in una fase prodromica all'investimento: il sospetto che un determinato bene di provenienza lecita possa rappresentare una via di finanziamento del terrorismo passa attraverso un rafforzamento del principio del know your customer. Ecco allora che l'identificazione del cliente, l'individuazione del titolare effettivo di una persona giuridica, nonché la classificazione della clientela sulla base del rischio “riciclaggio” e “finanziamento del
terrorismo” rappresentano le armi più forti in mano al sistema finanziario ed a supporto dell'altrettanto necessaria attività investigativa.
Come noto, a far data dal 1° gennaio 2007 le SGR non devono più censire come rapporto continuativo la sottoscrizione di quote di OICR, dovendo al più procedere con gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione, in caso di operazioni di importo superiore alla soglia (si ricorda 12.500 euro o minore nel caso di operazioni frazionate). Tale apparente semplificazione, soprattutto nel caso di distribuzione attraverso una rete, porta peraltro con sé aspetti
operativi non del tutto chiari, in relazione, ad esempio, agli obblighi di identificazione a fronte di sottoscrizioni successive alla prima ed alla possibilità di avvalersi dell'identificazione cd. indiretta.
Garantire un'efficace attività di controllo dei rischi legali e reputazionali è diventata una necessità di primaria importanza per gli intermediari finanziari (tra cui le SGR) che, pena la perdita di competitività e di quote di mercato, non possono più esimersi dall'affrontare la prevenzione della commissione di reati in maniera sistematica ed organizzata facendo della prevenzione stessa un elemento di forza da spendere sul mercato. Più che mai lo scenario economico e normativo nel quale le istituzioni finanziarie operano è soggetto a repentini mutamenti che rendono prioritario un cambiamento culturale nell'approccio ai controlli; essi non sono più da intendersi come mera attività di verifica a posteriori (perlopiù in ottica repressiva), bensì come validi strumenti di prevenzione di danni economici e reputazionali che in alcuni casi possono essere fatali per la stessa continuità aziendale.
di Toni Atrigna e Nicola Morelli Stefani
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