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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI

Corruzione internazionale e responsabilità degli enti

La cd. “internazionalizzazione del mercato” ha moltiplicato le occasioni di contatto con pubblici ufficiali di Stati diversi da quello in cui l'ente giuridico è costituito, o ha la sua sede operativa, in ragione del fatto che si sono fatti sempre più numerosi i casi in cui l'attività dell'ente non è più limitata al territorio dello Stato di origine. È perciò nata l'urgenza, maggiormente sentita a livello internazionale che non dei singoli Stati, di disciplinare (e sanzionare) il fenomeno della corruzione di pubblici ufficiali stranieri.

Il punto di riferimento per la disciplina interna della corruzione internazionale è rappresentato dall'art. 322-bis c.p., introdotto dall'art. 3 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che ha autorizzato la ratifica e dato esecuzione alla Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee. La norma in esame prevede l'applicabilità delle norme di cui agli artt. 314, 316 da 317 a 320 e 322 del codice penale italiano ai

membri di organi istituzionali delle Comunità europee (Commissione, Parlamento, Corte di Giustizia e Corte dei Conti), ai funzionari ed agenti delle Comunità europee, alle persone comandate dagli Stati membri che svolgano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari e agenti delle Comunità europee, ai membri e addetti a enti costituiti sulla base dei trattati istitutivi delle Comunità europee e a chi svolge funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio in Stati membri dell'Unione Europea.

Infine è utile evidenziare come il reato di corruzione internazionale ex art. 322-bis c.p. integra necessariamente, per come è previsto dalla legge, i requisiti di gravità e interstatualità stabiliti per ottenere la qualifica di transnazionale, ma non possiede altrettanto necessariamente (ed anzi assai raramente possiederà) il requisito soggettivo del vedere coinvolto nel reato un gruppo criminale organizzato.

di Tomaso Emilio Epidendio

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