I lodi arbitrali relativi alla vicenda “calciopoli” e i Modelli di Organizzazione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 per le società di calcio
Il fine di questo articolo è quello di analizzare l'importante spunto fornito dal Collegio Arbitrale del CONI che si è occupato di definire i procedimenti relativi alle principali società di calcio professionistiche coinvolte nella vicenda (Juventus, Milan, Fiorentina e Lazio): ossia il rapporto tra il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e le società di calcio professionistiche ed in particolare come la disciplina di cui sopra sia stata assunta a principio nelle motivazioni dei lodi arbitrali (di seguito: lodi). L'art. 10 della legge n. 91/1981, ha introdotto il principio secondo il quale le società sportive professionistiche devono essere necessariamente società di capitali. Di conseguenza, il d.lgs. 231/2001 si applica alle società sportive e, quindi, alle società di calcio in quanto necessariamente società di capitali.
Per entrare nel cuore della problematica, occorre, quindi, analizzare i rischi per le società di calcio scaturenti dall'eventuale commissione di un illecito che può determinare una responsabilità ex d.lgs. 231/2001.
In primo luogo, ed in linea generale, v'è da rimarcare un pericolo che potrebbe cagionare gravi danni allo stesso sistema calcio: l'eventuale disposizione da parte degli organi inquirenti di sanzioni interdittive. Queste ultime sono irrogate solo in alcuni casi espressamente previsti. In particolare, lo sono nei reati di cui all'art. 24 (rubricato: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico), in quelli di corruzione, concussione e nei delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies) e soggiacciono a precise condizioni previste in via alternativa dall'art. 13 del decreto. L'applicazione di una sanzione interdittiva potrebbe infatti creare danni irreversibili per lo stesso sistema calcio, seppure debba osservarsi che la società di calcio, al pari delle altre persone giuridiche, è tenuta a rispondere del mancato rispetto di alcune norme primarie. Ciò posto, in riferimento alle società di calcio professionistiche, i casi più evidenti di possibile incriminazione di una società per violazione appaiono: l'indebita percezione di contributi federali, la corruzione (arbitri, personale FIGC, CONI, UEFA, ecc.), i reati societari ed i reati transanzionali.
È pertanto auspicabile un esatto e puntuale adempimento alla normativa ex d.lgs. 231/2001, nonché la nomina di un Organismo di Vigilanza, che sovrintenda e monitorizzi il rispetto delle procedure, anche in seno ad una categoria “particolare” di società quali quelle calcistiche.
di Marco Cardia
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