Sistema disciplinare per soggetti apicali, apparato sanzionatorio e stock options: profili problematici
Come noto, nell'impalcatura del d.lgs. n. 231 del 2001 gli autori del reato sono identificati nei soggetti in «posizione apicale» (art. 5, comma 1, lett. a) ovvero, in un'altra ipotesi, nelle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza del management (art. 5, comma 1, lett. b). Dal punto di vista soggettivo, il criterio di imputazione prevede che il reato debba costituire «espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione», fatta salva la facoltà della societas di dimostrare di aver adottato quei modelli comportamentali (ex art. 6, comma 2), modulati sulla prevenzione del rischio-reato ed intesi ad impedire, grazie alla previsione di adeguate regole di condotta, la commissione dei delitti previsti dagli artt. 24-25-sexies.
Il modello organizzativo, nel suo regolare funzionamento, scandisce e traccia i flussi dell'attività aziendale, mentre il monitoraggio (oltre che l'aggiornamento) del compliance program è delegato all'organo di vigilanza. In questa dimensione finalistica, il sistema disciplinare è per propria natura proteso a sanzionare, in prima battuta, condotte che sono spesso prodromiche alla commissione di un illecito ma che non costituiscono, necessariamente, fatti penalmente rilevanti.
Alla luce del rapporto di immedesimazione tra politica gestionale dell'impresa, per sua natura intrisa di discrezionalità, e management aziendale, appare difficilmente ipotizzabile - oltre che poco realistico - un regime disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, sagomato su un paradigma di stretta tipicità delle infrazioni. Il rapporto di fiducia che lega l'azienda ai suoi amministratori e alti dirigenti - al punto tale da fare di questi la visible hand della prima - è l'indice più schietto della latitudine operativa di chi è incaricato della gestione. Pertanto, l'individuazione delle condotte che violano le prescrizioni del modello non potrà non scontare una certa genericità; improntata comunque ad un criterio di proporzionalità, la precisazione delle violazioni si articolerà da un minus (ad esempio, lieve inosservanza di procedure interne oppure omessa segnalazione di irregolarità commesse da altri appartenenti al personale aziendale), per arrivare a comportamenti analoghi la cui reiterazione nel tempo sia sintomo di una maggiore gravità della violazione (una sorta di condotta recidivante), fino a toccare un maius, identificato da azioni in grado di esporre l'azienda a situazioni di rischio o, in ultima analisi, all'applicazione delle misure cautelari o sanzionatorie previste dal d.lgs. n. 231 del 2001.
Infine, l'introduzione di piani stock options, da parte di aziende quotate e non quotate, persegue la finalità strategica di indirizzare l'agire del capitale umano, operante in ruoli apicali e non apicali, di lavoro subordinato o indipendente, alla creazione del valore per gli azionisti dell'ente e, quindi, all'accrescimento del valore dell'ente stesso, col risultato di rendere i destinatari delle stock options partecipi - a determinate condizioni - di tale accrescimento.
di Alessandro Bernasconi e Ermenegildo Beghé
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