Il recepimento della direttiva Market abuse e l’adeguamento dei modelli organizzativi per la prevenzione dei reati
La l. 62/2005 recepisce non solo la direttiva 2003/6/CE (la cosiddetta direttiva Market Abuse) ma anche le direttive a questa collegate 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE, che ne recano le modalità di esecuzione.
Posto che l'ambito di applicazione della direttiva è circoscritto agli strumenti finanziari ammessi (o per cui è stata presentata una richiesta di ammissione) alla negoziazione in un mercato regolamentato di almeno uno Stato membro, l'impostazione seguita dalla direttiva si basa sulla considerazione che gli abusi di mercato possono essere attuati tramite due ipotesi: l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, mentre due sono le importanti eccezioni previste con riferimento all'applicazione della normativa in esame: le negoziazioni di azioni proprie effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie e le operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario.
A fianco alle sanzioni penali, la l. 62/2005 nell'attuare la previsione comunitaria in tema di obbligo di sanzioni amministrative introduce i nuovi artt. 187- bis/septies del d.lgs. 58/1998. Gli artt. 187-bis/ter ricalcano in linea di massima l'impostazione degli artt. 184 e 185 (con un maggiore dettaglio dell'art. 187-ter che in particolare, a differenza dell'art. 185, prende espressamente in considerazione le accepted market practices quale esimente), prevedendo la relativa applicazione “salve le disposizioni penali quando il fatto costituisce reato”.
Una delle peculiarità della miniriforma introdotta dalla l. 62/2005 in materia di abusi di mercato è l'inserimento del nuovo art. 25-sexies del d.lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato. Il nuovo art. 25-sexies presenta un criterio di novità rispetto a tutto il precedente sistema sanzionatorio di cui al d.lgs. 231/2001, introducendo uno stretto collegamento tra la sanzione ed il prodotto o il profitto conseguito dall'ente. In particolare, viene stabilito che se, in seguito alla commissione dei reati di cui sopra, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
di Fabrizio Colonna e Tommaso E. Romolotti
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